Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2479 del 5 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Le false o omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza č indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontā contrattuale (nella specie, in una compravendita di automezzi, non era stato comunicato che gli stessi erano d' importazione e che godevano di una minore garanzia) possono comportare l'annullamento del contratto per dolo, nel caso in cui la controparte, qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute, non avrebbe concluso il contratto, o possono comportare l'obbligo per il contraente mendace o reticente di risarcire il danno, ove la controparte si sarebbe comunque determinata a concludere l'affare ma a condizioni diverse, salvo che il contraente mendace non provi che la controparte era comunque a conoscenza dei fatti da lui maliziosamente occultati o che avrebbe potuto conoscerli, usando la normale diligenza; l'accertamento se si versi in una ipotesi di dolo determinante o incidente costituisce valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimitā ove adeguatamente motivata.

(massima n. 2)

Non costituisce ipotesi di responsabilitā precontrattuale la fattispecie in cui l'accordo tra le parti si č formato, ma a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se la parte venditrice non avesse tenuto nei confronti degli acquirenti un comportamento contrario alla buona fede, in quanto la configurabilitā della responsabilitā precontrattuale č preclusa dalla intervenuta conclusione del contratto.

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