Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5893 del 14 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal coordinamento del principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice, la deduzione dell'«aliunde perceptum» non è riconducibile nel novero di quelle riservate alla disponibilità delle parti con il sistema delle preclusioni e delle decadenze che caratterizza il rito del lavoro si desume che il relativo potere – dovere di rilevazione del giudice è condizionato dalla necessità dei fatti da cui il giudice stesso può trarre d'ufficio tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno risultino acquisiti e provati «rite et recte», alla stregua della specifica disciplina dell'acquisizione propria di detto regime processuale. Ciò significa che il potere di allegazione – che compete esclusivamente alla parte – va esercitato entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. (con la sola deroga costituita dai fatti sopravvenuti, i quali devono essere dedotti, sotto pena di decadenza, nel primo atto successivo utile).

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