Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4521 del 5 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Fra i rapporti di c.d. parasubordinazione, le cui controversie sono attribuite dall'art. 409 n. 3 c.p.c. alla competenza del giudice del lavoro, sono inclusi i rapporti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la sua attivitą in autonomia e con responsabilitą e rischi propri, purché caratterizzati dalla continuitą, dal loro collegamento funzionale con gli scopi perseguiti dal committente e dall'esecuzione prevalentemente personale, senza che rilevi la comparazione meramente quantitativa del capitale impiegato (consistente nel valore dei beni utilizzati per l'esecuzione della prestazione) rispetto all'apporto lavorativo in questione, dovendo quest'ultimo essere apprezzato anche in termini qualitativi di esclusivitą e di continuativitą dell'attivitą prestata in maniera stabile e senza ausilio di collaboratori ed in stretta dipendenza funzionale con le esigenze del committente. (Nella specie č stata affermata la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro per la controversia relativa alle prestazioni di un soggetto impegnato con mezzi propri al trasporto ed alla consegna di prodotti di una impresa secondo termini e modalitą dalla medesima di volta in volta indicati).

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