Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 26 del 5 febbraio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine annuale per l'impugnazione della sentenza, decorrente dalla data del suo deposito, trova applicazione anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., senza che, a fronte della portata inequivoca di questa ultima disposizione, possa darsi all'art. 292, quarto comma, c.p.c., valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalitā di esecuzione (“alla parte personalmente”) della notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace.

(massima n. 2)

Il criterio di liquidazione dettato dal comma 7- bis dell'art. 5-bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992), introdotto dall'art. 3 comma 65 L. n. 662 del 1996 si applica in relazione al danno subito dal proprietario di un immobile a seguito della perdita del diritto dominicale sul bene, per effetto della sua occupazione acquisitiva, o espropriazione sostanziale, con acquisto della diritto di proprietā sullo stesso da parte del soggetto occupante, e quindi non č applicabile nel caso in l'occupazione, legittima o illegittima, pur avvenuta in vista di un procedimento di espropriazione per pubblica utilitā, non abbia comportato la perdita della proprietā da parte del titolare del bene. (Nella specie era mancata l'esecuzione dell'opera pubblica e il terreno era stato poi restituito all'avente diritto).

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