Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 13426 del 2 dicembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di decisione – successivamente al 2 giugno 1999 – sull'istanza di regolamento di competenza d'ufficio sollevata da un pretore del lavoro, adito in riassunzione, relativamente ad una controversia, sulla quale il tribunale, originariamente adito come giudice ordinario, si sia dichiarato incompetente nel presupposto della riconducibilità della controversia stessa all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, una volta rilevato che effettivamente la controversia – contrariamente a quanto opinato dal pretore – rientrava nell'ambito di quella competenza e che a seguito dell'efficacia a far tempo del 2 giugno del 1999 delle disposizioni del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le sue competenze, sia ordinarie che in materia di controversie di lavoro e previdenziali sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, come fa manifesto il combinato disposto degli artt. 1 (che nel sopprimere l'ufficio pretorile ha trasferito al tribunale le sue competenze, se non diversamente disposto) e degli artt. da 81 ad 86 di detto D.L.vo (che hanno sostituito alla parola «pretore», quella “tribunale” o quella “giudice”, negli artt. 413, primo comma, 417, terzo comma, 426, primo comma, 427, primo comma, 428, secondo comma, e 444 c.p.c.), la Corte di cassazione deve dichiarare che sulla controversia sussiste la competenza del tribunale quale giudice unico di primo grado in funzione di giudice del lavoro, poiché la controversia – esigendo ancora nella fase istruttoria – non rientra tra gli “affari pendenti”, per la cui definizione l'art. 1, primo comma primo inciso, e l'art. 42 del detto decreto legislativo, hanno mantenuto provvisoriamente in vita l'ufficio pretorile, dovendosi identificare detti affari (per il settore civile) esclusivamente nelle controversie che avanti al pretore si trovavano pendenti (alla detta data) nello stato indicato dal primo comma dell'art. 133, delle quali sono eccettuate le controversie che vengano rimesse in istruttoria, le quali sono definite dal tribunale in composizione monocratica e quale giudice del lavoro, sulla base delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo.

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