Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12155 del 29 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un terzo l'incarico di svolgere, in base alla sua specifica capacitą tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si impegnano ad accettare, ricorre l'ipotesi della perizia contrattuale, la quale si differenzia sia dall'arbitrato rituale o irrituale con cui le parti tendono (in diversi modi) alla definizione di una controversia giuridica, sia dall'arbitraggio avente ad oggetto l'incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontą delle parti; pertanto č nullo il compromesso con il quale si demandi agli arbitri la decisione in ordine ad una questione tecnica anziché ad un rapporto giuridico. (Nella specie, la S.C. decidendo nel merito ha dichiarato la nullitą del lodo per nullitą della clausola arbitrale che aveva demandato ad un collegio arbitrale la rinnovazione della verifica, gią demandata in prima istanza ad una commissione prevista dal contratto, dell'esito della sperimentazione realizzata da uno dei contraenti e dell'idoneitą dei suoi risultati a giustificare la realizzazione di un impianto industriale e l'avviamento della produzione).

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