Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1209 del 13 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il pretore nel procedimento possessorio, emessi i provvedimenti temporanei indispensabili, rimette le parti innanzi al Tribunale, č impugnabile – ove venga censurata non l'individuazione del giudice competente per il giudizio, ma la mancata fissazione dell'udienza davanti allo stesso pretore per la trattazione del “merito possessorio” – con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. (Si veda sent. Corte Cost. n. 253/94) e non con il regolamento di competenza, non ponendo la censura una questione di competenza, ma una questione di procedura.

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