Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 758 del 16 gennaio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

La lettera raccomandata — anche in mancanza dell'avviso di ricevimento — costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolaritā del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilitā di acquisire la conoscenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).

(massima n. 2)

La permanenza del potere punitivo nei confronti dell'ex dipendente comporta che la misura sarā applicabile anche se il dipendente č transitato, per mobilitā o per concorso, in altra pubblica amministrazione. Il sopravvenuto licenziamento disciplinare spetta al nuovo datore di lavoro e farā cessare il nuovo rapporto di lavoro instaurato con la pubblica amministrazione per carenza del requisito del non essere stato licenziato o destituito come previsto dal D.P.R. 487/1994.

(massima n. 3)

Il licenziamento disciplinare, nel regime giuridico contrattuale dei rapporti di lavoro dei dipendenti regionali dettato dall’art. 38 legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 18 del 1996 č negozio giuridico di diritto privato regolato dalla legge n. 604 del 1966, in linea con le previsioni generali di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 2 comma secondo, del suddetto decreto. L'obbligo di motivazione, quindi, non č quello dei provvedimenti amministrativi, ma il contenuto di esso va determinato in base al disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Pertanto, l'obbligo di motivazione č assolto dall'amministrazione con l'indicazione del fatto (giā oggetto di contestazione) che, ad avviso del datore di lavoro, giustifica il recesso, spettando poi al giudice valutare se il fatto medesimo č idoneo a radicare il potere di estinguere il rapporto.

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