Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7128 del 21 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 ss. c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.

(massima n. 2)

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. – sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 ss. c.p.c., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente – costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.

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