Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5264 del 28 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Si ricava dal testo dall'art. 2901 c.c., che il criterio dettato, dal terzo comma della stessa disposizione per individuare la natura onerosa o gratuita di una prestazione di garanzia, ricollegandosi alla contestualitā o meno con il credito garantito, non č applicabile in sede fallimentare, ove, nell'assenza di analoghi criteri negli artt. 64 e 67 della legge fallimentare, la gratuitā (od onerositā) va valutata caso per caso, con esclusivo riguardo alla posizione del garante e agli effetti che l'atto, ovvero, eventualmente, altri ad esso funzionalmente collegati, abbiano determinato nel suo patrimonio.

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