Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12788 del 22 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei debiti di valore, allorché il responsabile abbia corrisposto delle somme nell'intervallo di tempo intercorso tra il fatto produttivo del danno e la liquidazione definitiva, al fine di stabilire l'eventuale debito residuo ed il suo ammontare, occorre procedere alla comparazione fra valori omogenei. Il metodo più agevole è quello di esprimere in moneta attuale entrambi i valori, rivalutando dall'epoca del fatto la somma originariamente equivalente all'entità del danno e quella corrisposta in acconto dalla data in cui è stata effettivamente versata. La differenza esprimerà, in moneta attuale, il residuo credito (o anche l'eventuale debito restitutorio) del danneggiato. Ma può anche ridursi l'acconto al minor valore che, in termini di espressione monetaria, esso avrebbe avuto all'epoca del fatto produttivo del danno, effettuarsi la comparazione di cui s'è detto e rivalutarsi poi la differenza dalla stessa data all'attualità. Ovvero è possibile rivalutare l'importo originariamente equivalente al danno sino all'epoca dell'acconto, fare a quel punto un raffronto tra valori omogenei in relazione a quella data e rivalutare la differenza da tale data all'attualità.

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