Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9868 del 10 ottobre 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

Legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, comma primo c.p.c. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta. Non rientrano nel novero di tali legittimati né gli aventi causa, di cui è menzione nell'art. 2909 c.c., cioè coloro che subentrano alle parti, nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quali ha inciso la sentenza opposta, post rem iudicatam, ossia dopo la formazione del giudicato, né i soggetti succeduti, durante il processo, a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., i quali, identificandosi con l'effettivo titolare del diritto in contestazione, non assumono una posizione distinta e autonoma, bensì la stessa posizione del loro dante causa. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, primo comma c.p.c., avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza, la già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione, per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale, prima dell'inizio del giudizio).

(massima n. 2)

La già convivente more uxorio, con prole naturale, succeduta nel contratto di locazione per effetto della sentenza 7 aprile 1988, n. 404 della Corte costituzionale prima dell’inizio del giudizio, è legittimata a proporre opposizione di terzo ordinaria a norma dell’art. 404, primo comma, c.p.c. avverso la sentenza di sfratto per morosità nei confronti del conduttore che abbia cessato la convivenza.

(massima n. 3)

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978 nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole -, nell’ipotesi di allontanamento del conduttore dall’immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell’immobile stesso con la prole naturale nata dall’unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione - e a maggior ragione se sia sorta prima - e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza.

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