Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 717 del 24 gennaio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il disposto dell'art. 416 c.p.c. la costituzione del convenuto oltre il decimo giorno antecedente l'udienza di discussione comporta la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito in senso proprio. Tale decadenza ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore o dalla circostanza che il medesimo si sia difeso sostenendo l'infondatezza anziché l'intempestivitą della riconvenzionale o delle eccezioni tardivamente proposte.

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