Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5250 del 11 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di colpa posta, ex art. 2054 comma secondo, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilitā. Pertanto, ove risulti che l'incidente si č verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, č ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarā, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

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