Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3785 del 2 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine previsto dall'art. 617 secondo comma c.p.c. per opporsi ad un atto esecutivo decorre dalla conoscenza legale di esso; pertanto, se la notifica di un atto, normativamente prevista (art. 555 c.p.c.), è invalida, la conoscenza, ai fini di detta decorrenza, non può desumersi da quella di altri atti o fatti, eventuali o estranei al processo esecutivo. (Nella specie, in cui la notifica del pignoramento immobiliare era stata invalidamente eseguita per alcuni debitori, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito secondo la quale il termine per opporsi a tale atto doveva decorrere o dall'accesso dell'esperto per la stima dei beni o dalla pubblicazione dell'avviso d'asta sul giornale).

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