Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3258 del 16 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza presidenziale emessa nel procedimento di separazione personale tra coniugi, ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura ed efficacia di provvedimento incidentale, fondato su ragioni di provvisorietà ed urgenza, essendo volto a dettare una regolamentazione dei rapporti fra coniugi e nei confronti della prole, nella pendenza del giudizio, sicché l'affermazione della competenza territoriale del giudice adito, contenuta in detto provvedimento non è suscettibile di acquistare definitività e non preclude la reiterazione della contestazione di detta competenza da parte del convenuto nella prima udienza davanti all'istruttore. Pertanto, avverso detto provvedimento non è ammissibile l'impugnazione con il regolamento di competenza.

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