Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2693 del 26 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'ordinanza, con la quale la corte d'appello neghi la modificazione dei provvedimenti provvisori inerenti ai rapporti fra i coniugi medesimi e la prole, sotto il profilo che tale modificazione sia preclusa dalla fase del processo e che la relativa problematica debba essere affrontata in sede di decisione della causa, non integra pronuncia sulla competenza, ma risolve questioni meramente Ģinterneģ al procedimento, circa i modi ed i tempi per provvedere su quei rapporti, e, pertanto, non č impugnabile con ricorso per regolamento di competenza.

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