Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8153 del 6 settembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Tutti i partecipanti al processo esecutivo possono avere interesse a che questo si svolga nel rispetto delle formalitą di legge, sicché legittimati alla domanda di accertamento dei vizi che inficiano il procedimento, con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., sono anche coloro che siano intervenuti nell'esecuzione, oltre al debitore esecutato ed al creditore procedente. Ne consegue, in relazione al creditore intervenuto, che l'interesse ad agire in opposizione va determinato in relazione alla sua situazione giuridica ed al pregiudizio arrecato a tale situazione giuridica dall'atto esecutivo oggetto dell'opposizione.

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