Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7905 del 28 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio generale di irretroattivitā stabilito dall'art. 11 prel. c.c., in base al quale l'eventuale retroattivitā di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed č quindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalitā di applicazione); ne consegue che la disposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale decreto ministeriale, secondo cui il provvedimento di rettifica, adottato dall'Inail d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, ha effetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, č applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.