Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5893 del 26 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione dei contratti, la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico pił idoneo all'accertamento della comune intenzione dei contraenti non č sindacabile in sede di legittimitą qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti e collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti all'identificazione della comune intenzione stessa.

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