Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9675 del 6 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il patto di opzione previsto dall'art. 1331 codice civile impone nella compravendita ad una delle parti l'obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, attribuendo contestualmente all'altra parte il diritto di conseguire la vendita o l'acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che per rendere eseguibile il patto č sufficiente la dichiarazione di volontā del promissario essendo quella del proponente giā manifestata, vincolante e per lui irrevocabile ed essendo il proponente stesso liberato dal vincolo derivante dall'opzione solo se l'accettazione della proposta intervenga dopo la scadenza del termine all'uopo fissato.

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