Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5313 del 7 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Proposta in primo grado dall'Inps domanda di pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni sui compensi per lavoro straordinario erogati dal datore di lavoro, la successiva domanda con cui in grado d'appello l'istituto, riducendo l'ammontare della propria pretesa, richieda i contributi previdenziali e le relative sanzioni sulla somma versata dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di transazione della controversia concernente il pagamento dei menzionati compensi, configura una domanda nuova, inammissibile ex art. 437 c.p.c., per modifica della causa petendi, anziché una semplice riduzione della domanda iniziale solo quando il giudice di merito, a seguito dell'indagine a lui istituzionalmente riservata accerti che nel comporre il rapporto litigioso le parti abbiano dato vita ad una transazione c.d. novativa, manifestando in modo non equivoco la volontą di estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova ovvero creando un nuovo rapporto oggettivamente incompatibile con quello preesistente, atteso che solo in tale ipotesi le somme erogate a seguito della transazione non possono considerarsi ricevute in dipendenza del rapporto di lavoro, ed il titolo della richiesta in appello di pagamento sulle stesse dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni non č pił identificabile nel diritto alla contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 20 aprile 1969, n. 153, posto a base della domanda svolta in primo grado.

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