Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2671 del 8 ottobre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata contestuale prefissione del termine, da parte del proponente, all'obbligo unilateralmente assunto di non revocare la proposta per un certo tempo, non trasforma questa in irrevocabile, ma consente che il termine per il quale la proposta deve restare ferma possa essere determinato dal giudice competente, analogamente al caso del contratto di opzione. Non č di ostacolo all'esercizio di tale facoltā, da parte del giudice, il fatto che la parte destinataria del provvedimento di fissazione del termine sia la pubblica amministrazione, qualora la contrattazione — cui il termine stesso si riferisce — sia di natura privatistica.

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