Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1632 del 2 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La parte che eccepisce la non integritā del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare, se l'eccezione č proposta per la prima volta in cassazione, gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione.

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