Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1495 del 26 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La determinazione della competenza per materia va compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a suo fondamento, che il giudice può liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. Pertanto, il giudice del lavoro, fermi gli elementi di fatto dedotti dall'attore come indicativi di un rapporto di collaborazione concretantesi in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n. 3 c.p.c.), ben può escludere la configurabilità del dedotto rapporto di parasubordinazione (e, quindi, la propria competenza) ove dalla stessa esposizione dell'attore risulti il difetto del requisito della continuità della prestazione; che non è ravvisabile nel caso di affidamento di un opus unico, sia pure ad esecuzione non istantanea ed ancorché articolato in una serie di atti esecutivi dell'unico incarico.

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