Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18001 del 2 agosto 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 c.c., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilitą č la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente č obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l'essenzialitą e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltą di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontą del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietą, deve negarsi l'esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilitą di esercitare la facoltą di facoltą di revoca.

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