Cassazione civile Sez. I sentenza n. 664 del 8 marzo 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Il comportamento di chi, dopo aver emesso una proposta — irrevocabile o meno — dichiara di non mantenerla, non può ricevere altra configurazione che quella della revoca della proposta e non può che dar luogo alla responsabilità prevista nell'art. 1328 c.c. ovvero, se del caso, a quella conseguente all'inosservanza dell'obbligo di correttezza, sancito dall'art. 1337 c.c., nonché, ove si riveli configurabile, ad altra maggiore responsabilità per illiceità di condotta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.