Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 552 del 19 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro, che, al fine di contestare la pretesa del lavoratore, intenda valersi di una rinuncia o transazione da questo non tempestivamente impugnata ai sensi dell'art. 2113 c.c., deve eccepire, a rigore, non la decadenza del lavoratore dal diritto di chiedere le sue eventuali spettanze ma l'improponibilitą della domanda del lavoratore per intervenuta rinuncia o transazione non tempestivamente impugnata. Tale eccezione — che configura un'eccezione in senso stretto non perfettamente coincidente con quella (avente anch'essa natura di eccezione in senso stretto) di decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare la rinuncia e la transazione — va proposta, ai sensi dell'art. 416, commi 2 e 3, c.p.c. ed a pena di decadenza rilevabile anche di ufficio, con la memoria difensiva, la quale, a parte la formulazione dell'eccezione stessa, deve comunque specificamente indicare il negozio (di rinuncia o di transazione) dal quale derivi quell'improponibilitą, il cui documento (sempre a pena di decadenza) va depositato contestualmente alla memoria anzidetta, previa sua indicazione nella medesima, non essendo sufficiente, in mancanza di ciņ, la mera contestualitą del deposito e non essendo lo stesso documento suscettibile di successiva produzione come mezzo probatorio «precostituito».

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