Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2431 del 2 marzo 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369, con la conseguenza che ne è ammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378.

(massima n. 2)

Il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa cosicché unicamente la successiva diversa composizione dell'organo decidente può dar luogo a nullità della sentenza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronunzia del dispositivo. Pertanto qualora il verbale d'udienza attesti che il collegio che ha dato lettura del dispositivo non è nella sua formazione diverso da quello innanzi al quale si è svolta la discussione della causa, il superamento di tale attestazione richiede la specifica impugnativa di falso dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.

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