Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1985 del 22 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza emessa in sede di procedimento cautelare (nella specie, instaurato a seguito di domanda di provvedimento ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere, prima dell'inizio del giudizio di merito, l'autorizzazione ad eseguire lavori di ricostruzione di solaio comune), con la quale il giudice dichiari la propria incompetenza per valore, non preclude la riproposizione della domanda – riproposizione che non č soggetta ad alcuna condizione (art. 669 septies, primo comma, prima parte, c.p.c.), – con la conseguenza che, avverso detta ordinanza, non č esperibile l'impugnazione per regolamento di competenza ed il relativo ricorso, se proposto, va dichiarato inammissibile.

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