Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1241 del 2 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nelle controversie del lavoro ed in quelle agrarie assoggettate al medesimo rito, il principio dell'immutabilitą del collegio riguarda esclusivamente la fase della discussione e della decisione della causa e non gią anche la fase istruttoria, che potrebbe svolgersi in una o pił udienze precedenti, dato che la concentrazione in una sola udienza, della trattazione e della decisione della causa, prescritta dall'art. 420 c.p.c., non esclude la possibilitą che il procedimento si svolga in una pluralitą di udienze di mero rinvio; pertanto, non dą luogo a nullitą la circostanza che una controversia sia stata decisa da un collegio che risulti, quanto alla sua composizione, identico a quello che ha partecipato all'udienza di discussione della causa, ma parzialmente diverso da quello che, in precedente udienza, abbia ammesso le prove.

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