Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10371 del 3 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, in assenza di qualsiasi espressa disposizione legislativa o contrattuale in materia, non può escludersi la legittimità del ricorso in via parametrica ai normali trattamenti contrattuali collettivi di diritto comune anziché a quelli propri dello speciale rapporto di apprendistato, giacché mentre l'art. 3 della L. 19 dicembre 1984, n. 863, prevedendo l'applicazione al contratto di formazione e lavoro delle norme sul rapporto di lavoro subordinato, porta ad escludere il ricorso alla diversa e specifica disciplina dell'apprendistato, l'applicazione dei normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello trova giustificazione nella stessa formulazione della menzionata L. n. 863 del 1984, la quale, a differenza della precedente L. 1 giugno 1977, n. 285, non prevede più nei suddetti contratti una netta separazione fra i tempi di lavoro e i tempi di formazione ma consente l'assorbimento di quest'ultima nei tempi di svolgimento della ordinaria attività lavorativa, considerando non disgiungibile da tale attività la funzione formativa.

(massima n. 2)

Il credito di lavoro è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c. anche per la frazione a suo tempo inutilmente offerta dal datore di lavoro al lavoratore e da questi non accettata, stante la legittimità del rifiuto di un adempimento parziale.

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