Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9626 del 15 novembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio, desumibile dall'art. 329, comma 2, c.p.c., secondo cui l'effetto devolutivo dell'appello non si verifica per i capi della sentenza di primo grado che non siano investiti dai motivi di impugnazione, con relativa formazione del giudicato (tantum devolutum quantum appellatum), assume positivo rilievo solo con riferimento alle parti della sentenza concernenti questioni che siano indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame e che potrebbero in astratto formare oggetto di separati giudizi, e non anche alle statuizioni che costituiscano l'antecedente logico-giuridico della statuizione impugnata. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che, appellato il capo della sentenza con cui era stata rigettata una domanda di risarcimento del danno derivante dal rifiuto del precedente proprietario di un veicolo iscritto al pubblico registro automobilistico a provvedere alle formalitą necessarie per l'annotazione al PRA del passaggio di proprietą, potesse validamente sostenersi la formazione del giudicato in ordine a ragioni giustificatrici del rifiuto; peraltro ha altresģ rilevato che, in realtą, era stata posta in discussione dall'appellante anche la validitą di tali ragioni).

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