Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6648 del 15 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel compromesso per arbitrato irrituale è insita la rinuncia delle parti alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto controverso. Tuttavia risorge per le parti il potere di esercitare le azioni derivanti dal contratto e di richiedere al giudice la decisione già rimessa all'apprezzamento degli arbitri quando per qualsiasi ragione il compromesso abbia esaurito la sua efficacia per la sopravvenuta impossibilità di far regolare da arbitri il rapporto controverso, perché il mandato sia rimasto ineseguibile dagli arbitri o perché gli stessi abbiano emesso un responso nullo.

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