Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6172 del 27 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, la causa petendi č costituita dall'inesistenza, in capo al datore di lavoro, del potere di determinare l'estinzione del rapporto, incombendo sul lavoratore unicamente l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento con le relative modalitā; ne consegue che le allegazioni del lavoratore licenziato relative all'inesistenza o all'inidoneitā di determinati fatti a giustificare il licenziamento, ovvero quelle concernenti l'esistenza di circostanze atte a dimostrare la carenza del potere di licenziare, costituiscono semplici argomentazioni difensive che, non integrando una diversa causa petendi, possono essere sviluppate anche solo nel giudizio di appello al fine di sollecitare il giudice nella verifica delle condizioni di legittimitā del recesso.

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