Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6156 del 27 giugno 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, il problema della sussistenza o meno, in capo alla parte attrice, del credito allegato in giudizio, ove insorga esclusivamente per effetto di eccezione della parte convenuta, ancorché accompagnata dall'indicazione del soggetto che a suo avviso avrebbe la titolaritā del diritto, non determina litisconsorzio necessario con detto soggetto, atteso che, in assenza di una domanda, principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il dibattito rimane circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante ed il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilitā del proprio diritto, e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, č abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.

(massima n. 2)

L'intervento del terzo in appello, ai sensi e nei casi previsti dall'art. 344 c.p.c., in relazione all'art. 404 c.p.c., non trova ostacolo nell'eventualitā che il terzo stesso, a difesa del proprio diritto, abbia giā instaurato una separata causa, tenendo conto che tale intervento non mira (e non potrebbe mirare, in difetto di deroga al principio del doppio grado di giurisdizione) a conseguire una pronuncia nel rapporto fra l'interventore e le altre parti, ma si esaurisce in un inserimento nel dibattito fra gli originari contendenti, al fine di orientarne la definizione in senso conciliabile con le aspettative dell'istante.

(massima n. 3)

Il pregiudizio, che legittima il terzo all'intervento in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., in relazione all'art. 404 c.p.c., ove un suo autonomo diritto possa subire lesione, va riscontrato con riferimento non alle statuizioni di primo grado, rimesse in discussione dal processo di gravame, ma al potenziale esito di quest'ultimo, in relazione alle pronunce che le parti hanno richiesto al giudice di secondo grado.

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