Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5721 del 13 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il debitore esecutato č legittimato alla proposizione di opposizione agli atti esecutivi nei soli casi in cui la denunciata deviazione dal suo modello dell'atto di cui trattasi si traduca in potenziale pregiudizio per il suo specifico interesse e non anche per il solo fatto della sussistenza della detta carenza formale. Ne consegue che il debitore, mentre puō denunciare col mezzo suddetto il difetto della propria audizione nei casi in cui questa č prevista dalla legge, non č facultato, per difetto di interesse, a denunciare con lo stesso mezzo l'emissione dei provvedimenti contestati in assenza dei creditori, dei quali pure sia prevista la preventiva audizione.

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