Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4918 del 19 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività svolta dal libero professionista in modo esclusivo, o comunque di gran lunga prevalente, a favore di un unico cliente, può rientrare nello schema del rapporto di collaborazione previsto dall'art. 409 n. 3 c.p.c.; tale fattispecie non è ravvisabile nell'ipotesi dell'opera svolta da un consulente del lavoro, con prestazioni omogenee e consone alla sua specializzazione, per conto di più clienti, senza che nei confronti dell'uno possa essere accertato un impegno più assiduo e costante che nei confronti degli altri.

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