Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4282 del 4 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il soggetto cui sia stato notificato il pignoramento immobiliare, ancorché non sia proprietario dell'immobile sul quale è caduto il pignoramento, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, per far valere l'irregolarità del procedimento esecutivo, atteso che, a norma dell'art. 617 c.p.c., solo il debitore ed il terzo assoggettato all'esecuzione, in quanto proprietari dei beni staggiti (art. 2910 c.c.), hanno interesse al corretto svolgimento del processo di esecuzione che si svolge nei loro confronti, mentre né il generico interesse a non essere esposto alla pubblicità di un procedimento esecutivo, né l'interesse a segnalare l'instaurazione di procedimenti esecutivi anomali configurano l'interesse ad agire, quale si ricava dall'art. 100 del codice di rito.

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