Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3795 del 21 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

La sanatoria della nullità della notifica di un atto d'impugnazione o di riassunzione per raggiungimento dello scopo che si realizza con la costituzione in giudizio del destinatario (art. 156 c.p.c.) retroagisce al momento del compimento della notifica viziata, rendendo così tempestiva l'impugnazione e la riassunzione, se a quel momento non era decorso il relativo termine, perché il raggiungimento dello scopo, combinandosi con la notifica irregolare, da luogo ad una fattispecie dotata della medesima efficacia del corrispondente atto perfetto.

(massima n. 2)

Nel giudizio di rinvio dalla Cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di una esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere in mancanza di diversa esplicita statuizione – che il contraddittorio sia stato da questo ritenuto integro, né può essere disposto l'intervento jussu judicis, che è incompatibile con le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, nel quale verrebbero introdotte parti e conclusioni diverse rispetto al giudizio di appello, contro il preciso divieto dell'art. 394 c.p.c.

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