Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2836 del 24 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riguardo ai rapporti previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c., il carattere prevalentemente personale dell'opera resa dal preposto allo svolgimento di una prestazione d'opera continuativa e coordinata deve considerarsi escluso quando il soggetto abbia organizzato la propria attivitą con criteri imprenditoriali tali che per indici rivelatori inequivoci (quali, nella specie, la messa a disposizione della controparte, per la commercializzazione dei prodotti della medesima e nell'ambito di un complesso rapporto di collaborazione, della propria struttura di vendita e del proprio marchio) possa concludersi che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attivitą imprenditoriale altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria.

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