Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1884 del 24 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione rigetti l'istanza di assegnazione di un credito pignorato integra un atto del procedimento esecutivo contro il quale è reperibile l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c. mentre avverso la sentenza pronunziata all'esito di detta opposizione è proponibile ricorso per cassazione a norma degli artt. 618, ultimo comma, c.p.c. e 111 Cost. Pertanto, è inammissibile l'azione proposta contro lo Stato, per ottenere il risarcimento dei danni che si assumono subiti a causa dell'indicata ordinanza, a norma dell'art. 2 legge n. 117 del 1988 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, in quanto l'art. 4, secondo comma, legge citata, prevede che detta azione può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari e, comunque, quando non sia più possibile la modifica o la revoca del provvedimento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.