Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1187 del 5 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, adito con istanza di sequestro conservativo, rilevi la pendenza di causa nel merito davanti allo stesso tribunale, e rimetta gli atti al giudice istruttore di essa, ai sensi dell'art. 673 secondo comma c.p.c., non ha natura sostanziale di sentenza sulla competenza, e, quindi, non č impugnabile con istanza di regolamento, atteso che non inerisce alla ripartizione della funzione giurisdizionale fra uffici giudiziari distinti, secondo criteri di materia, valore o territorio, ma attiene alla suddivisione di compiti fra componenti del medesimo ufficio.

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