Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6221 del 3 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione, con la quale il debitore contesta la validità del pignoramento eseguito in base ad un titolo esecutivo spedito con firma irregolare del cancelliere in calce alla formula esecutiva apposta dopo il provvedimento giudiziale, ha la natura di una opposizione agli atti esecutivi, e non alla esecuzione, perché investe non il diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ma la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non può essere, pertanto, proposta dopo cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo (e del precetto) per far valere gli effetti della dedotta nullità (sanabile) sul successivo pignoramento.

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