Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2395 del 26 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento in camera di consiglio, con il quale il tribunale decide, in materia di definizione delle imprese artigiane e di iscrizione nel relativo albo, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni regionali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 agosto 1985, n. 443, rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione – perché tendente alla tutela di situazioni soggettive riconducibili nella categoria dell'interesse legittimo – comportando un'attivitā oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilitā e revocabilitā dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., con il conseguente difetto di decisorietā e di idoneitā al giudicato. Detto provvedimento deve essere, quindi, disapplicato in sede contenziosa quando difettino la competenza e i presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.

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