Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12758 del 23 dicembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo c.p.c. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. Pertanto, i soci di una cooperativa sono portatori di un interesse che legittima il loro intervento ad adiuvandum nella lite tra la società e l'appaltatore, per il pagamento del corrispettivo dell'appalto del fabbricato sociale, i cui appartamenti sono destinati, in conformità dello scopo statutario, ad essere assegnati in proprietà ai soci, sui quali viene a gravare, in definitiva, il costo degli immobili.

(massima n. 2)

A norma dell'art. 1362 c.c. l'interpretazione del contratto richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, da accertare sulla base del senso letterale delle parole adoperate e del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto. L'elemento letterale e quello del comportamento delle parti devono porsi, pertanto, in posizione paritaria, onde il giudice non può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto.

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