Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11085 del 10 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'esecuzione per espropriazione forzata immobiliare, l'offerta di acquisto con aumento di sesto (art. 584 c.p.c.), dando luogo alla necessità di una nuova gara, di per sé pregiudizievole per gli interessi dell'aggiudicatario provvisorio, può essere da quest'ultimo impugnata con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) nel termine di cinque giorni dalla data della formale conoscenza della presentazione dell'offerta, a seguito di pubblico avviso a norma dell'art. 570 c.p.c. o della convocazione delle parti prescritta dall'art. 573 stesso codice.

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