Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6809 del 4 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, la deduzione, da parte del lavoratore medesimo, di un numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro convenuto configura non una mera difesa ma una vera e propria controeccezione, la quale, ancorché non soggetta a preclusione ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in quanto determinata dall'esigenza di contrastare le eccezioni e difese del convenuto, deve tuttavia essere formulata non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.c., ostando alla sua proponibilitą in appello il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, dello stesso codice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.