Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7971 del 18 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto con il quale il debitore chiede che sia dichiarata la nullitą dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, nell'udienza di comparizione delle parti fissata ai sensi dell'art. 498 c.p.c., dispone, ai sensi del terzo comma del successivo art. 569, la vendita dei beni immobili pignorati deve essere qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 17 c.p.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.