Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6702 del 13 giugno 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. spetta al creditore oltre agli interessi legali sulla somma riconosciuta come dovutagli anche l'ulteriore risarcimento ex art. 1224 comma secondo c.c. conseguente a svalutazione monetaria ove risulti provato anche con presunzioni il pregiudizio patrimoniale dal medesimo subito, con la precisazione che in tal caso sia gli interessi legali sia il danno ulteriore decorrono dalla data della proposizione della domanda giudiziale e non gią dalla mera richiesta dell'indebito, a meno che il creditore non provi la malafede del debitore.

(massima n. 2)

Il ricorrente, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica, ignorando le critiche sollevate, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito.

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